| Il
divieto al rientro dei Savoia in Italia č stabilito dalla XIII°
disposizione transitoria e finale della Costituzione. |
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Contenuto
della Disposizione: |
"I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re
di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli". |