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Importante
sentenza della Consulta
che, in accoglimento delle ragioni della C.I.U., stabilisce che la
definizione della categoria dei quadri nel pubblico impiego non
compete esclusivamente ad ARAN e Sindacati Confederali, ma anche al
Giudice del Lavoro
La
Corte Costituzionale con ordinanza n. 268 del 2003, ha stabilito che
nulla osta affinché il Giudice del Lavoro di Treviso possa decidere
autonomamente, prescindendo dalla contrattazione collettiva, il
riconoscimento della qualifica di quadro nel Pubblico Impiego.
"Pertanto è
premiata la strategia giudiziale avviata 4 anni fa dalla CIU e, viene
sconfitto, invece, l’accordo interpretativo intervenuto tra ARAN –
CGIL – CISL – UIL, che negava la possibilità di riconoscere nel
Pubblico Impiego la categoria di quadro, al di fuori dell’esclusività
della contrattazione collettiva", ha affermato Corrado
Rossitto, Presidente della CIU.
Il problema è sorto
nel corso della complessa controversia, che ha visto alcuni quadri del
Ministero dei Trasporti richiedere il riconoscimento della categoria
innanzi al Giudice di Treviso. Quest’ultimo si era rivolto alla
Corte Costituzionale poiché poneva in dubbio che l’ARAN e le
organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, escludessero l’esistenza
della categoria dei quadri.
Oggi, innanzi alla
Corte di Cassazione, sono pendenti, nuovi ricorsi per il
riconoscimento della categoria di quadro.
Altre diverse
vertenze si sono concluse positivamente dalle strutture regionali
della C.I.U.
(8 novembre 2004)
Avv.
Luigi Piccarozzi
Membro del Comitato Scientifico Confederazione Italiana Unionquadri
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