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Minzolini è assolto dal tribunale di Roma

L’ex direttore del Tg1 era accusato di peculato per il presunto utilizzo improprio delle carte di credito aziendali. Per i giudici il «fatto non costituisce reato»

 
Nell’ambito dell’inchiesta sull’uso delle carte
 di credito aziendali, Augusto Minzolini è as-
 solto dal tribunale di Roma perché «il fatto
 non costituisce reato». Per l’ex direttore
 del Tg1 e neo candidato del Pdl il pm Mario
 Dovinola aveva chiesto la condanna a due
 anni. «Sono stato severo con i magistrati
 ma in questo caso sono rincuorato».

Nel corso degli interrogatori, Minzolini ha sostenuto di aver usato la carta di credito per spese di rappresentanza e, comunque, senza che i vertici aziendali avessero mai obiettato alcunché. «È stata una vera e propria via Crucis. Per questo processo ho rifiutato di fare il capo dell’ufficio di corrispondenza della Rai a New York. Ho seguito tutto il processo e quello a cui ho assistito oggi mi rincuora sul rapporto tra giustizia e informazione in questo Paese».
«Sono disgustato dai media. La questione giustizia-media è fondamentale e io ho dovuto scontare comunque una pena in questo anno e mezzo malgrado la mia assoluzione piena. In questo anno e mezzo sono stato in balia di questo assurdo meccanismo in cui non si ha la possibilità di difendersi», ha poi aggiunto il giornalista.

Ora Minzolini dovrà essere reintegrato come direttore del Tg1, “ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 97 del 2001: […] 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato”. (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01097l.htm)



14-02-2013


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