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Agire
Medico trasfuse paziente contro il suo volere: rinviato a giudizio

Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

Trasfondere un paziente contro la sua volontà può avere conseguenze penali per il medico. Lo sta imparando a proprie spese il dott. G.L. dell’ospedale di Tivoli, imputato del reato di “violenza privata”.

Il dott. G.L. si era trovato a curare una paziente trentasettenne, M.P. che, nelle sue piene facoltà, aveva sottoscritto un documento col quale rifiutava categoricamente il trattamento emotrasfusionale. Ignorando tali direttive anticipate – nonché il dissenso al trattamento emotrasfusionale ribadito dall’amministratore di sostegno della paziente nominato dal giudice tutelare – l’imputato le aveva somministrato diverse trasfusioni di sangue. Il 4 aprile 2013, dopo quattro trasfusioni in rapida successione, la paziente aveva avuto un arresto cardiocircolatorio ed era deceduta.

Alla prima udienza davanti al Tribunale di Tivoli, il difensore dell’imputato ha contestato l’ammissione della costituzione di parte civile del marito e dei genitori della paziente. Il Giudice ha però rigettato tale eccezione e ha ammesso le costituzioni di parte civile rinviando l’udienza al 24/09/2018 per sentire i testimoni del PM. L’aula di udienza era gremita di persone interessate a questo caso che riguarda il rispetto alla dignità della persona.

Il rinvio a giudizio del dott. G.L. è in piena armonia con il diritto nazionale e internazionale. Ad esempio la Corte di Cassazione ha affermato: “Anche il codice deontologico, approvato il 16 dicembre 2006, all'art. 35 conferma, appunto, che il "medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente", aggiungendo - quale ulteriore conferma del principio della rilevanza della volontà del paziente come limite ultimo dell'esercizio della attività medica - e "in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona" (Cass. pen. Sez. V, 18-03-2015, n. 38914 rv. 265511).
07-03-2018

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