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La responsabilità limitata alla prova del Fisco

Esaminiamo le ipotesi del venir meno della “autonomia patrimoniale perfetta”, il muro di cinta che divide ciò che è della società da ciò che è dei soci.

E’ nozione di comune esperienza che scegliere di intraprendere una attività di impresa tramite il veicolo di una società di capitali, come per esempio una S.r.l. (società a responsabilità limitata), consenta di schermare e separare il patrimonio personale dei soci (o dell'unico socio) con quello della società stessa.
Ma è sempre vero? La risposta è negativa.
Tra le varie ipotesi che determinano il venir meno della “autonomia patrimoniale perfetta”, il muro di cinta che divide ciò che è della società da ciò che è dei soci, vi è il caso della “traslazione del reddito”.
Può capitare, infatti, che il Fisco individui nel socio (o in altro soggetto seppur formalmente estraneo alla società ma collegato a essa in qualche modo) colui che è tenuto a versare le imposte, dirette e indirette, come l’I.V.A., e pagare le relative sanzioni per l’omesso versamento.
Come è possibile tutto ciò?
La risposta è contenuta nell’art. 37 comma 3 D.P.R. n. 600/73 secondo il quale gli Uffici delle Imposte “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio" imputano “al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.”.
Nella pratica avviene che l’Amministrazione Finanziaria, in presenza di elementi, anche presuntivi, e attraverso un percorso logico, probabile e coerente, ritiene che la manifestazione di ricchezza prodotta sia da imputarsi non alla società (che, in ipotesi, può avere un patrimonio irrisorio) ma al reale “padrone” della stessa, obbligando questo ultimo a pagare a rispondere del debito fiscale con il proprio patrimonio personale.
E se il Fisco avesse sbagliato?
Il Contribuente accertato non è privo di difesa; egli può, infatti, contestare e dimostrare, fornendo elementi contrari alla ricostruzione operata, la sua estraneità alla obbligazione tributaria utilizzando sia strumenti stragiudiziali (es. Accertamento con adesione) che giudiziali (es. ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria).
Claudio Manca
02-05-2023

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