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La responsabilità limitata alla prova del Fisco
Esaminiamo le ipotesi del venir meno della “autonomia patrimoniale perfetta”, il muro di cinta che divide ciò che è della società da ciò che è dei soci. E’ nozione di comune esperienza che scegliere di intraprendere una attività di impresa tramite il veicolo di una società di capitali, come per esempio una S.r.l. (società a responsabilità limitata), consenta di schermare e separare il patrimonio personale dei soci (o dell'unico socio) con quello della società stessa. Ma è sempre vero? La risposta è negativa. Tra le varie ipotesi che determinano il venir meno della “autonomia patrimoniale perfetta”, il muro di cinta che divide ciò che è della società da ciò che è dei soci, vi è il caso della “traslazione del reddito”. Può capitare, infatti, che il Fisco individui nel socio (o in altro soggetto seppur formalmente estraneo alla società ma collegato a essa in qualche modo) colui che è tenuto a versare le imposte, dirette e indirette, come l’I.V.A., e pagare le relative sanzioni per l’omesso versamento. Come è possibile tutto ciò? La risposta è contenuta nell’art. 37 comma 3 D.P.R. n. 600/73 secondo il quale gli Uffici delle Imposte “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio" imputano “al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.”. Nella pratica avviene che l’Amministrazione Finanziaria, in presenza di elementi, anche presuntivi, e attraverso un percorso logico, probabile e coerente, ritiene che la manifestazione di ricchezza prodotta sia da imputarsi non alla società (che, in ipotesi, può avere un patrimonio irrisorio) ma al reale “padrone” della stessa, obbligando questo ultimo a pagare a rispondere del debito fiscale con il proprio patrimonio personale. E se il Fisco avesse sbagliato? Il Contribuente accertato non è privo di difesa; egli può, infatti, contestare e dimostrare, fornendo elementi contrari alla ricostruzione operata, la sua estraneità alla obbligazione tributaria utilizzando sia strumenti stragiudiziali (es. Accertamento con adesione) che giudiziali (es. ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria). |
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Claudio Manca |
02-05-2023
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